Art. 6.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione). - 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari e tra i presidenti delle sezioni delle corti di appello tributarie, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in

 

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possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie regionali, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di vice presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      3. I vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altra equipollente.
      4. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari, i presidenti di sezione delle corti di appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      5. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      6. I vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
 

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economia e commercio o altre equipollenti, e tra i giudici dei tribunali tributari che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 con esercizio delle relative funzioni per ulteriori due anni e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la nomina a una delle funzioni previste dal presente articolo, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».